Buoni pasto: nuove norme, stesso (fruttoso) business

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Regolamentare una prassi consoldita. È questo lo scopo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017 n. 122 c, in vigore dal 9 settembre 2017, che detta le nuove regole in materia di servizi sostitutivi di mensa, meglio noti come buoni pasto. I ticket, infatti, diventano cumulabili: è possibile spenderne sino a otto nello stesso esercizio commerciale.

Chiunque abbia fatto almeno una volta la spesa sa che, nonostante sul ticket ci sia scritto “non cumulabile”, qualsiasi cassiere ha sempre accettato il pagamento totale o parziale dell’intera cifra con i buoni pasto. Si pensava che l’introduzione delle card elettroniche avrebbe arginato il fenomeno, ma con il Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto il Ministero, non solo ha sancito la cumulabilità (seppur entro un limite preciso, probabilmente inferiore alle prassi), ma ha aggiunto anche nuovi esercizi in cui è possibile spendere: dalle imprese artigiane, ai coltivatori diretti, passando per gli agriturismi e gli ittiturismi. Inoltre, possono essere utilizzati anche in giornate non lavorative.

Il ticket quindi si trasforma in una ‘moneta parallela’ che circola parecchio, dato che gli italiani destinano 2.076,41 euro al mese ai servizi di ristorazione: sono 11 milioni le persone che mangiano fuori casa per un fatturato annuo è di 4 miliardi di euro (secondo i dati pubblicati su La Stampa).

Il Ministero ha inoltre stabilito che i buoni pasto “sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”. Restano “non cedibili” e non convertibili in denaro e sono “utilizzabili solo dal titolare“. Si possono utilizzare solo “per l’intero valore facciale”, ovvero il valore stampato sul buono stesso e che comprende l’Iva. Per i buoni elettronici valgono le stesse regole, salvo che l’obbligo di firma è assolto in via digitale. “Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto”, che fino al valore di 5,29 euro – e di 7 euro dal primo luglio 2015 per quelli elettronici – è esentasse.

Ma qual è il ruolo delle società di emissione? Chi elargisce questo servizio vende i ticket alle aziende private, trattenendo una percentuale del valore totale del buono. La commissione varia tra il 6 e il 15% e può arrivare sino al 20% per bar e ristoranti. Per il supermercati tra il 13 e il 17%, si legge su La Stampa. Su un buono che in media arriva a 5,90 euro, la percentuale può non essere vantaggiosa. Ecco perché molti esercizi commerciali, per esempio quelli lontanti dai luoghi di lavoro, preferiscono non accettare i ticket. Con l’inserimento di nuove tipologie di esercizi commerciali, forse, ci sarà una maggior apertura.

Ma resta comunque un nodo da sciogliere: i Pos per l’uso delle tessere elettorniche. A oggi non è stato ancora trovato un accordo tra le società di emissione di buoni pasto al fine di individuare una tecnologia unica per l’utilizzo delle card ed è stato calcolato che un esercizio commerciale dovrebbe possedere almeno quattro apparecchi per accettare i buoni pasto più diffusi. Un ostacolo che per un coltivatore diretto, per esempio, potrebbe essere insormontabile.

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