Ammortizzatori sociali, le misure per le aziende in crisi

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Stando all’ultima circolare, i tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico riguardano 166 imprese per un totale di oltre 190mila lavoratori. A causa degli interventi previsti per il Job Acts il 2017 è il primo anno in cui i fondi da destinare agli ammortizzatori sociali sono stati drasticamente ridotti. Inoltre, non è facile per le aziende in crisi districarsi nel panorama delle possibilità offerte per scongiurare i licenziamenti in tronco, tra procedure lunghe, richieste dettagliate e moduli complessi da compilare. Non è un caso, quindi, che il momento di formazione, organizzato da Zeta Service nell’ambito di un ciclo di incontri gratuiti, dedicato agli “Ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro” abbia riscosso molto successo.

Alessandra Cracolici, Consulente del lavoro di Lumina

Nell’aula messa a disposizione dalla società di amministrazione del personale fondata da Silvia Bolzoni, Alessandra Cracolici, Consulente del lavoro di Lumina, ha spiegato quali occasioni ha il datore di lavoro in caso di crisi aziendale, secondo il Decreto legislativo n. 148 del 2015 : Cassa integrazione guadagni ordinaria; cassa integrazione guadagni straordinaria compreso il contratto di solidarietà; prestazioni dei fondi di solidarietà di settore; prestazioni del fondo di integrazione salariale, Fis;  la cassa integrazione guadagni in deroga.

Prima di iniziare a utilizzare qualsiasi ammortizzatore sociale, spiega la relatrice, il datore di lavoro deve sincerarsi che non ci siano residui di ferie cumulati dall’anno precedente perché, dice, “se la maggioranza dei lavoratori interessati dalla crisi ha dei residui molto alti è opportuno pianificare il godimento e procrastinare l’inizio della fruizione dell’ammortizzatore sociale”. Non è possibile fare ricorso al lavoro straordinario se è stato ridotto o sospeso l’orario di lavoro: “Le ore di lavoro straordinario saranno compensate con le ore di integrazione salariale”.

Cigo e Cigs

La Cassa integrazione guadagni consiste in una indennità erogata dall’Inps e prevede diversi tempi di durata a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa ordinaria o quella straordinaria. La cosiddetta Cigo riguarda i lavoratori dell’industria, “inclusi gli apprendisti, con contratto di apprendistato professionalizzante”, ma esclusi i dirigenti, e può essere disposta nel caso di “contrazione o sospensione dell’attività produttiva, derivante o da eventi aziendali transitori, non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, o da situazioni temporanee di mercato”. In presenza di un caso come quelli indicati, il datore di lavoro può decidere di sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa dei propri dipendenti, rivolgendo un’istanza all’Inps per ottenere l’ammissione alla cassa integrazione ordinaria.

La Cassa integrazione salariale straordinaria, Cigs, viene invece concessa nei casi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratti di solidarietà, crisi aziendale di grande rilevanza sociale, di fallimento o altre procedure concorsuali: “Il dipendente deve possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda”, spiega Cracolici. L’ammontare delle integrazioni salariali, ricorda la relatrice, è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e non può in ogni caso superare il massimale di integrazione salariale Inps. Per i lavoratori ciò che cambia principalmente è il fattore tempo: se l’azienda per cui lavorano ha richiesto la Cassa integrazione ordinaria gli stessi rimarranno sospesi dal lavoro per un tempo molto più breve mentre se è stata richiesta la Cassa integrazione straordinaria i tempi saranno molto più lunghi e c’è la possibilità che qualcuno venga considerato in esubero.

Quali aziende possono accedere alla Cigo e quali alla Cigs?

Dopo una dettagliata disamina degli adempimenti da compiere per accedere ai suddetti ammortizzatori sociali, la relatrice elenca le aziende che hanno diritto a richiederli: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, a eccezione delle cooperative di trasporto e facchinaggio; imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco, ecc. I requisiti essenziali per il riconoscimento della Cigo, ricorda la relatrice, sono “la transitorietà dell’evento e la previsione certa di ripresa della normale attività lavorativa (complessità situazione aziendale, contesto settore economico, ecc.)”.

La disciplina della Cigs si applica alle imprese di seguito riportate, “a condizione che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti”: imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane dell’indotto, imprese appaltatrici di servizi di mensa, imprese appaltatrici di servizi di pulizia, ecc.

La legge prevede misure di tutela anche per le imprese piccole e micro, come ricorda Cracolici: “Con la Legge n. 92 del 2012 e il Decreto legislativo n. 148 del 2015 il legislatore ha riformato la materia relativa ai fondi di solidarietà per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo e della Cigs. La finalità di tutti i fondi di solidarietà è di tutelare i lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa con delle prestazioni in costanza di rapporto di lavoro”.

Il prossimo appuntamento con Zeta Service è il 24 ottobre 2017, con il workshop “Tutto scorre: vivere nel cambiamento”.

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