Non solo le startup, anche le PMI possono essere innovative

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In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il 21 novembre 2017, la sede di Zeta Service a Milano si è tinta di rosso: braccialetti rossi per tutti i dipendenti e i partecipanti ai corsi, volantini in ogni sala con l’ormai celebre Libellula che dà nome al progetto contro la violenza di genere. Zeta Service, infatti, non ha perso l’occasione per condividere, con gli ospiti del corso, i valori fondanti della società, per alimentare l’energia vitale del network di aziende che desidera creare un mondo senza violenza.

Emanuele Serina, Dottore commercialista e revisore contabile di Studio Lexis Dottori Commercialisti Associati

In questa cornice l’incontro Startup e PMI innovative, muoversi dentro la normativa è sintomatico di un’altra grande passione di Zeta Service: l’innovazione. Ha aperto la mattinata di lavori Emanuele Serina, Dottore commercialista e revisore contabile di Studio Lexis Dottori Commercialisti Associati che ha approfondito il concetto di startup da un punto di vista macroeconomico e la legislazione italiana a favore delle startup e PMI innovative. “Da un punto di vista dottrinale le startup, in particolar modo quelle innovative, devono avere tre elementi principali, ossia temporaneità, sperimentazione, scalabilità e ripetibilità”. Serina ricorda che il Decreto legge 179 del 18 ottobre 2012, cosiddetto ‘Crescita 2.0’, ha introdotto il concetto di startup innovativa specificandone i requisiti e le relative agevolazioni per la costituzione e la gestione delle stesse, grazie a misure di sostegno all’investimento.

Le caratteristiche di una startup innovativa e gli incubatori certificati

Il Decreto specifica, inoltre, gli adempimenti necessari per poter ottenere e mantenere lo status di startup innovativa: le società di capitali (o stabili organizzazioni) devono risiedere in Italia non devono essere quotate; devono essere costituite da non più di 60 mesi, in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012; il valore della produzione annua non deve essere superiore ai 5 milioni di euro e non è possibile distribuire gli utili. “Il legislatore ha stabilito che l’oggetto esclusivo o prevalente delle startup innovative è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, sottolinea il relatore. Inoltre, la spesa in Ricerca e Sviluppo deve essere uguale o superiore al 15%; un dipendente o collaboratore su tre deve essere un ricercatore di Università o in possesso di Dottorato di Ricerca e i due terzi devono essere in possesso di Laurea Magistrale”. Per ottenere lo status di startup le società devono iscriversi all’apposito registro: “Ogni Camera di Commercio ha costituito, in base a quanto richiesto dal Decreto Crescita 2.0, un registro al quale è fatto obbligo iscriversi mediante inoltro telematico di specifica documentazione”. Ma, alla base di tutto ci deve essere un’invenzione, di cui deve essere stato depositato il brevetto.

Oltre alle startup innovative, la legge riconosce anche le startup “a vocazione sociale”, dette SIAVS: “Sono società con le medesime caratteristiche formali delle startup innovative, ma che operano in settori quali per esempio il turismo, l’assistenza sanitaria, l’educazione e i servizi culturali”, specifica il relatore.

Associato alle startup si sente spesso parlare del concetto di incubatore. Il Decreto Crescita 2.0 dà la definizione di ‘incubatore certificato’ che, ricorda Serina, “è una società di capitali o una cooperativa in grado, mediante strutture, attrezzature e competenze ad hoc degli amministratori, di sostenere e far sviluppare a sua volta startup innovative”. Il 17 febbraio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un Decreto che dà la possibilità agli aspiranti imprenditori di utilizzare uno schema di statuto e atto costitutivo per la propria startup, mediante un modello standard tipizzato, digitale e gratuito, nonché di diverse agevolazioni fiscali, tra cui l’accesso alla raccolta di capitale di rischio gestito tramite crowdfunding.

Le differenze tra startup e PMI innovative

Ilaria Agazzi, Consulente del Lavoro di Lumina

Oltre alle startup, anche le Piccole e medie imprese possono dirsi innovative se, secondo il Decreto Legge 3 del 2015 (cosiddetto ‘Investment Compact’) hanno meno di 250 dipendenti, il fatturato inferiore a 50 milioni e l’attivo di bilancio inferiore a 43 milioni. Il Legislatore ha previsto delle estensioni delle agevolazioni date alle startup anche alle PMI. “Alle Piccole e medie imprese innovative sono state concesse le medesime agevolazioni, sia dirette sia indirette, previste per le startup innovative, a eccezione di esenzione dal diritto camerale e dai diritti di segreteria; accesso agevolato al credito di imposta per l’assunzione di personale qualificato (abolito anche per le startup); la disciplina speciale per i contratti di lavoro subordinato e l’esclusione da procedure concorsuali”, ricorda il relatore.

La seconda parte della giornata è stata affidata a Ilaria Agazzi, Consulente del Lavoro di Lumina che ha fatto una panoramica sui costi dei contratti a tempo determinato in fase di startup. Scegliere i collaboratori di una startup, infatti, non è un’impresa semplice, perché si devono tenere a mente diversi parametri, come sottolinea Agazzi: “Bisogna scegliere in quale Contratto del Lavoro inquadrare i dipendenti, con la relativa retribuzione, stabilire il Tfr e tenere presente i costi dell’Inail ed eventuali fondi assistenziali, previdenziali, ecc.”.

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