Legge di Bilancio 2017 e incentivi all’occupazione: cosa cambia

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Marina Barbini*

Il Disegno di legge di bilancio 2017 prevede una serie di disposizioni per incentivare l’occupazione.
Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cosiddetto welfare aziendale (articolo 23).
In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2 a 3mila euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50 a 80mila euro annui).
Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef.
Sono altresì esclusi dalla base imponibile Irpef i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

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Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel biennio 2017-18.
Il beneficio contributivo spetta, nello specifico, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (articolo 42). Dato il risultato ottenuto con gli sgravi contributivi nel biennio passato, è auspicabile che questa misura possa dare una svolta alla discesa del tasso disoccupazione giovanile.
Le agevolazioni alle aziende per assunzioni con contratti a tempo indeterminato restano estese a tutti i lavoratori nel Mezzogiorno.

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Una seconda disposizione rivolta in particolare all’occupazione giovanile è quella di sostenere e generalizzare i percorsi di scuola-lavoro che nell’ultimo anno hanno rilanciato percorsi di apprendistato con il sistema duale fatto di formazione e lavoro d’impresa.
L’impegno del Ministero del Lavoro a sviluppare e diffondere tali esperienze attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese e introducendo anche in Italia il sistema duale può dar vita a quei percorsi formativi che possono dare due importanti vantaggi. In primo luogo, offrire percorsi di recupero scolastico a quella fascia giovanile e di famiglie che non trova oggi una risposta nel sistema scolastico tradizionale. Inoltre, sarà possibile fornire quelle professionalità che, pur richieste dal sistema produttivo, non avevano sedi per essere formate. Nuovi operatori della formazione alleati con il sistema delle imprese potrebbero così diventare nuovi centri di iniziativa per avviare al lavoro giovani altrimenti destinati a incrementare il numero dei Neet.

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Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi, articolo 46, comma 1).
Per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, viene prorogato il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-16. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da uno a due giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016), fruibili anche in via non continuativa (articolo 48, comma 2).
Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cosiddetto voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (articolo 49, commi 2 e 3).

* Ricercatrice presso REF Ricerche dove lavora nell’area Previsioni e Analisi macroeconomiche, occupandosi di tematiche relative al mercato del lavoro italiano

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