Legge Biagi, Riforma Fornero, Pacchetto Lavoro. Dove siamo arrivati e dove vogliamo andare?

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ANTEPRIMA: INTERVISTA A LABLAW (estratto)

Di Daniela Rimicci

 

(leggi l’intervista integrale su Persone&Conoscenze dicembre n° 92)

 

Il 24 ottobre scorso ha segnato i primi dieci anni dalla −non poco discussa− Legge Biagi. È passato molto tempo. Tempo in cui la situazione economica e sociale si è radicalmente modificata. Dalla controversa Riforma Fornero che ha ‘ribaltato’ il Paese al recentissimo Pacchetto Lavoro del Governo Letta con aspettative del mondo del lavoro ancora irrisolte.

Cosa è cambiato realmente a seguito di ogni riforma per il mondo del lavoro? Quali le lacune ancora da colmare? In vista, soprattutto, dell’allineamento dell’Italia alle stringenti norme della comunità europea, quali i nuovi provvedimenti auspicabili per il futuro?

Abbiamo approfondito il tema con uno studio giuslavoristico per cui questi temi sono all’ordine del giorno, tra conteziosi in atto e misure preventive ‘salvavita’ alle imprese.

 

Sono passati dieci anni dalla Legge Biagi. Quale fu la ‘rivoluzione’ di questo provvedimento?

Luca Failla, Avvocato giuslavorista founding partner di Lablaw
Luca Failla, Avvocato giuslavorista founding partner di Lablaw

La legge Biagi è da più parti considerata un momento epocale dell’ordinamento giuslavoristico italiano sia dai sostenitori che dai detrattori di tale provvedimento.

Biagi sosteneva −del tutto correttamente− che una maggiore flessibilità in entrata avrebbe creato da un lato una maggiore occupazione e dall’altro avrebbe ridotto le ‘patologie’ del rapporto di lavoro, diminuendo quindi le risoluzioni dei rapporti di lavoro. Ecco perché all’interno della Legge Biagi non vi è traccia di norme relative alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

L’idea di Biagi era certamente innovativa, ma l’applicazione della legge non si è rivelata tale.

Molti la considerano come foriera di precarietà: in realtà i numerosi strumenti contrattuali introdotti da tale legge sono stati mal utilizzati (rectius distortamente utilizzati) e in ogni caso in maniera ben diversa dalle originarie idee che l’avevano inspirata, compromettendo la ‘reputazione’ del provvedimento.

Ancora, Biagi riteneva che le parti sociali potessero giocare un ruolo importante, tanto che su più istituti contrattuali era stato demandato loro uno spazio teso a integrare il dettato legislativo; questa opportunità −ancora una volta− non è stata adeguatamente colta dalla contrattazione collettiva, che non ha saputo valorizzare il proprio ruolo a discapito anche dei lavoratori.

 

Secondo Lei cos’è cambiato da allora?

Sono innanzitutto cambiate le condizioni generali del Paese e questo influisce profondamente anche sulle richieste che provengono dal mercato del lavoro.

Dopo l’emanazione della Legge Biagi, sono intervenute due delle peggiori crisi economiche che hanno interessato non solo l’Italia, ma il mondo intero.

Questo ha fatto sì che l’attenzione degli imprenditori italiani e stranieri fosse non più rivolta verso la maggiore occupazione, ma al contrario a mantenere uguali −se non addirittura a ridurre− i costi del personale.

Anche le aspettative dei lavoratori sono mutate: la principale esigenza è la tutela del posto di lavoro.

Ecco perché gli interventi che oggi si richiedono al legislatore dovrebbero essere tesi da una parte a far sì che gli imprenditori siano invogliati ad assumere −attraverso incentivi e agevolazioni per l’assunzione di giovani− senza aver il terrore della reintegrazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e dall’altra a garantire i lavoratori in caso di perdita del posto con un’adeguata riforma degli ammortizzatori sociali.

 

La discussa e a molti indigesta Riforma Fornero ha portato molti cambiamenti… Mancava forse ‘qualcosa’ a suo avviso?

Si sentiva certamente la necessità di una riforma del mercato del lavoro e peraltro la stessa Europa −ricordiamo la famosa lettera della BCE dell’agosto del 2011− ha chiesto al governo di allora di intervenire.

Se queste erano le esigenze, gli interventi effettuati non hanno minimamente soddisfatto né i destinatari finali delle norme (imprenditori e lavoratori) né gli interpreti e/o utilizzatori (giudici e avvocati).

Questa è l’opinione comune, sia che la legge venga commentata dalla prospettiva dei lavoratori sia da quella dei datori di lavoro.

Ancora una volta, le preliminari intenzioni del legislatore, se pur apprezzabili, mal si sono trasfuse nel testo normativo: più volte ritoccato in fase di stesura anche per le richieste delle parti sociali. Il risultato è un testo complesso, con parecchie difficoltà interpretative e, quindi, poco chiaro.

In ogni caso a fronte di una supposta maggiore flessibilità in uscita −che tuttavia non si è verificata nella pratica− si sono notevolmente ristretti i margini della flessibilità in entrata.

Non dimentichiamoci poi che la Riforma Fornero non solo è intervenuta sul piano sostanziale, ma anche su quello processuale.

Il bilancio a oggi non è certamente positivo e da più parti si auspica un intervento radicale.

 

Il recente Governo Letta ha approvato una nuova riforma del lavoro chiamata Pacchetto Lavoro. Entrando nel merito della normativa, quali sono le novità che porta con sé?

A distanza di meno di un anno dall’entrata in vigore della Riforma Fornero si è ritenuto di dover nuovamente intervenire in materia di diritto e di mercato del lavoro con il Decreto Legge 76/2013, poi convertito con modificazioni nella Legge 99/2013. Le novità introdotte dal c.d. Pacchetto Lavoro possono essere sinteticamente ricondotte a due principali direttrici. Sotto un primo profilo si è inteso introdurre delle misure volte a determinare, nell’immediato, un incremento dell’occupazione giovanile (mediante la parziale riforma degli istituti contrattuali tipicamente volti a tal fine, quali l’apprendistato e i tirocini, insieme all’introduzione di incentivi alle assunzioni di lavoratori tra i 18 e i 29 anni). Sotto un altro profilo, invece, il Pacchetto Lavoro ha introdotto correttivi e risolto problematiche di tipo operativo relativamente a svariati istituti (tra cui il lavoro a progetto, il lavoro intermittente, il lavoro accessorio). Le novità di maggiore portata applicativa sono però, a nostro avviso, rappresentate dalle modifiche apportate alla disciplina dei contratti a termine, con l’abrogazione del divieto di proroga per il contratto a-causale e la riduzione degli intervalli minimi tra contratti a termine in successione, che tornano a essere di 10 e 20 giorni.

 

10 punti chiave, priorità, che metterebbe in agenda per il prossimo anno se fosse Lei Ministro del Lavoro?

Ci sarebbe davvero molto su cui lavorare, l’agenda sarebbe davvero piena e, in ogni caso, dovrebbe comprendere:

  1. riforma degli ammortizzatori sociali;
  2. riforma delle pensioni, con la possibilità di valorizzare la contribuzione volontaria;
  3. cuneo fiscale;
  4. incentivi alle imprese che assumano giovani tra i 25- 30 anni, con qualsiasi tipo di contratto;
  5. innalzamento della soglia di applicazione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori ad aziende con più di 35 dipendenti;
  6. inoperatività dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori ai lavoratori neo-assunti, di età inferiore ai 30 anni;
  7. Statuto dei Lavori;
  8. contratto di somministrazione e contratto a tempo determinato a-causali senza limiti;
  9. maggiore spazio alla contrattazione aziendali;
  10. correttivi alla Riforma Fornero.

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