Il welfare nella legge di Stabilità 2017

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di Paola Salazar

Confermate e ampliate le misure di agevolazione introdotte nel 2016 in materia di piani di welfare. La Legge 232/2016 (legge di Stabilità 2017) ha infatti riproposto, con alcuni correttivi, le agevolazioni introdotte con la Legge 208/2016 (legge di Stabilità 2016).

Le novità riguardano sia i Piani di welfare fondati sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili in base alle modalità definite con il Decreto ministeriale del 25 marzo 2016, che vanno regolati nel quadro della contrattazione collettiva, sia i Piani di welfare svincolati dall’erogazione del premio, attivati volontariamente e unilateralmente dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e ai loro familiari in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale e oggi riconosciuti anche sulla base delle previsioni del contratto collettivo di livello nazionale o interconfederale, caratterizzati dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 51, comma 2, lettera f) e segg. del Tuir approvato con Decreto del presidente della Repubblica 917/1986.

Tra le novità si segnala, innanzitutto, l’aumento dell’importo massimo detassabile e il limite di reddito per poter beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista in relazione ai premi, purché previsti da uno specifico accordo collettivo di secondo livello, aziendale o territoriale (così come previsti dall’articolo 51 del D. lgs. 81/2015) e purché depositati entro 30 giorni dalla loro stipulazione (confronta la Nota direttoriale del Ministero del Lavoro prot. 33/4274 del 22 luglio 2016).

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A partire dal 1 gennaio 2017:

  • l’importo massimo annuo detassabile, del premio di risultato, è pari a 3mila euro (invece dei 2mila euro previsti nel 2016). Tale importo può essere elevato, annualmente, a 4mila euro (invece dei 2.500 euro previsti nel 2016), nel caso di partecipazione paritetica dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • possono usufruire di tale agevolazione quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2016, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro (invece dei 50mila euro percepiti nell’anno 2015, previsti per l’applicazione dell’agevolazione nel 2016).

Resta confermata la possibilità di sostituire tutto o parte del premio, per scelta del lavoratore e sulla base dell’accordo collettivo, con beni o servizi tra quelli previsti dall’articolo 51, comma 2 lettera f) e seguenti del Tuir e in particolare per:

  • l’utilizzazione dei servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
  • la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 Tuir, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 Tuir.

I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario considerati, in base alle norme fiscali, come reddito da lavoro dipendente ai fini Irpef – continuano a rientrare nell’imposizione Irpef ordinaria (così come prevista dall’articolo 51, comma 2 del Tuir) anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del regime tributario agevolato.

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La legge di Stabilità 2017 ha introdotto poi delle ulteriori agevolazioni. È stato infatti stabilito che, ove il premio sia convertito in uno dei benefit di seguito indicati, l’intero valore non sarà soggetto né a tassazione ordinaria né a imposta sostitutiva. Si tratta, in particolare:

  • dei contributi alle forme pensionistiche complementari; di cui al D.lgs. 252/2005, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del citato decreto (ossia euro 5.164,67 annui);
  • dei contributi di assistenza sanitaria di cui al comma 2, lettera A, articolo 51, Tuir, versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se eccedenti i limiti indicati nella medesima disposizione (ossia euro 3.615,20);
  • del valore delle azioni ricevute, di cui al comma 2, lettera G, articolo 51 Tuir (stock option), anche se eccedente il limite indicato nella disposizione appena citata e indipendentemente dalle condizioni dalla stessa stabilite.

Infine è stata aggiunta al medesimo articolo 51, comma 2 una lettera f-quater che prevede, altresì, l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

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